Legge Regionale 24 Dicembre 2010, n. 9 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011 (art. 12, l.r. 20 novembre 2001, n. 25)”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 28 dicembre 2010, n. 48, supplemento ordinario n. 226.
Art. 2 (Disposizioni varie)
97. Nelle more di una disciplina organica concernente l’esercizio delle funzioni amministrative riservate alla Regione in materia di concessioni dei beni demaniali marittimi, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 25:
a) i termini di durata delle concessioni dei beni demaniali marittimi di cui all’articolo 18 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 32 (Bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2009) e successive modifiche, scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2013, sono differiti o prorogati fino a tale data, ferma restando la proroga stabilita dal suddetto articolo 1, comma 18, del d.l. 194/2009;
b) con regolamento regionale sono stabilite apposite norme relative al rilascio, da parte della Regione, delle concessioni dei beni demaniali marittimi di propria competenza, in conformità ai principi desumibili dalla normativa comunitaria e statale vigente in materia